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MONTEGROTTO TERME
5-6 APRILE 2024
GRANDHOTEL TERME
ALLA LUCE DELLE MODIFICHE DELL'81/08
I PROFILI DI RESPONSABILITA' DEL MEDICO COMPETENTE ALLA LUCE DELLE MODIFICHE DEL D.Lgs 81/08
MONTEGROTTO TERME
Venerdì 5 e Sabato 6 aprile 2024
Premessa
La Legge n. 85/2023 ha convertito in legge il D.L. n. 48/2023, confermando le modifiche del D.Lgs. n. 81/08 che riguardano il Medico Competente e la sorveglianza sanitaria. La riforma comporta un cambio di approccio alla valutazione dei rischi, con un impatto profondo sul sistema del Decreto 81/08 e una nuova prospettiva verso gli accertamenti sanitari sui lavoratori, che supera il divieto dell’art. 5 dello Statuto dei Lavoratori. Quale occasione migliore per dedicare un corso per rivedere il profilo di responsabilità del Medico Competente, provando delineare indicazioni pratiche utili nell'attività professionale.
Accanto alle figure professionali tradizionalmente in linea sul rapporto di lavoro (datore di lavoro, dirigenti, preposti), il D.Lgs. n. 81/2008 (e prima il D.Lgs. n. 626/1i994) ne ha poste altre, rielaborando, per un verso, figure professionali esistenti e prevedendone, per altro verso, di nuove a strutturare e a comporre utilmente il sistema di sicurezza aziendale.
È così che, in affiancamento all'area datoriale di lavoro, si è dato vita a una triade gestionale della sicurezza aziendale costituita dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp), dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) e dal medico competente (Mc).
Nella misura in cui l'impresa sia in grado di realizzare e di dare corpo al sistema integrato della sicurezza previsto dal testo unico, gli effetti positivi che ne derivano sono molteplici: innanzitutto la valorizzazione delle competenze professionali tra i rispettivi ambiti funzionali; in secondo luogo la necessaria distinzione tra il momento decisionale e il momento partecipativo-consultivo; in terzo luogo la garanzia di un efficace e trasparente sistema di controllo sulla gestione della sicurezza.
La sorveglianza sanitaria
Il D.Lgs. n. 626/1994 è stata la prima normativa ad aver conferito sistematicità alla sorveglianza sanitaria negli ambienti di lavoro: ciò non tanto in relazione alla figura del medico competente, già prevista dalla legislazione di settore precedente, quanto per la quantità e qualità dei contenuti della sua azione, compiutamente articolati e distribuiti nel corpo del decreto e organicamente riconducibili a quelli ora elencati nell'art. 25 del D.Lgs. n. 81/2008 (già art. 17 del D.Lgs. n. 626/1994).
La figura del medico competente è attualmente inserita al capo III del titolo I del D.Lgs. n. 81/2008, segnatamente alla sezione V (artt. 38 e seguenti.), intitolata «Sorveglianza sanitaria».
Per «Sorveglianza sanitaria» si intende il complesso degli interventi - di ambito e di competenza medica - rivolti a valutare il rapporto esistente tra lo stato di salute di un individuo e l'ambiente nel quale vive. Determinare, favorire, protrarre nel tempo una condizione di equilibrio di questo rapporto, rappresenta l'obiettivo primario da raggiungere, a tutela del bene costituito dall'integrità psicofisica dell'uomo. La sorveglianza sanitaria in ambiente di lavoro può essere dunque definita come il complesso dell’attività informativa, valutativa, di accertamento a tutela della salute dei lavoratori (ove con il termine "salute" si intende l’idoneità psicofisica specifica a svolgere la mansione di lavoro).
L'azione informativa del medico competente ha natura bivalente, dal momento che questa figura è a un tempo destinatario di informazioni rilevanti agli effetti sanitari (art. 18, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008), ma d’altro canto promotore egli stesso di informazione sanitaria nei confronti di altri soggetti dell’organizzazione aziendale
Una collaborazione fondamentale
L'azione valutativa del medico competente trova la sua massima espressione nell'apporto collaborativo, assieme al datore di lavoro e al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, all’attività di valutazione del rischio e alla redazione del documento di valutazione dei rischi (art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008). A prescindere da questo specifico contributo, l'azione collaborativo-valutativa opera su un piano più generale e costante nel tempo, costituito dall’azione per la predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, l’organizzazione del servizio di pronto soccorso e l’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori (art.25, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008).
Questione di idoneità
Altro momento significante l'opera del Mc è costituito dalla competenza a esprimere i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro (art. 41, comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008).
L'azione di accertamento del medico competente è quella che caratterizza in senso proprio il contenuto della sorveglianza sanitaria. Gli accertamenti sanitari hanno natura preventiva e periodica: i primi sono il presupposto per la valutazione dell’idoneità specifica alla mansione di ciascun lavoratore; i secondi hanno una funzione di controllo circa la permanenza o meno delle condizioni iniziali. Tutti gli esami (clinici, biologici, di indagine diagnostica) devono essere mirati al rischio professionale cui il lavoratore è esposto, e la loro necessarietà è rimessa in via esclusiva alla valutazione del medico competente.
Profilo e statuto
Una delle innovazioni introdotte dal D.Lgs. n. 626/1994, e ripresa dal D.Lgs. n. 81/2008 (art. 38 e 39), è di avere chiaramente definito non solo il profilo professionale, ma anche lo statuto funzionale del medico competente nei rapporti con il datore di lavoro.
Quanto al primo aspetto, il profilo funzionale del medico competente dà vita a un rapporto di collaborazione tra quest’ultimo e il datore di lavoro, il quale trova la sua massima espressione nella condotta di valutazione del rischio e in quella di redazione del correlato documento di valutazione (Dvr). Si tratta, come si ricava dal testo dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008, degli stessi casi nei quali anche il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è chiamato a collaborare con il datore di lavoro (mentre il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori assume più limitatamente una funzione solo consultiva). Un altro caso di collaborazione - questa volta sia con il datore di lavoro sia con il Spp - è quello relativo alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori (art. 25, comma 1, lettera a)). Peraltro, nell'ambito del più generale rapporto di collaborazione, il MC esercita le sue funzioni in regime di prevalente autonomia funzionale; sicché la figura professionale, pur di valenza prevalentemente collaborativa con il datore di lavoro, conserva anche ampi spazi di autonomia operativa, insiti nel carattere intellettuale e autonomo delle prestazioni che è chiamato a rendere.
FACULTY
Giovanni Scudier: Avvocato fondatore Studio Legale Casella Scudier Padova
Lucia Casella: Avvocato fondatore Studio Legale Casella Scudier Padova
avv. Francesco Piccaglia De Eccher: Avvocato Penalista Studio Piccaglia Bologna
Liviano Vianello: Medico Competente già direttore dello Spisal dell’Asl di Padova e dell’Asl Pedemontana
Programma
Prima sessione
5 APRILE 13.45 - 18.30 Francesco De Eccher 13.15 Registrazione Partecipanti
Presentazione del Corso (dott. Liviano Vianello)
Esercitazione in sessione plenaria sulla Sentenza della Corte di Cassazione penale sez. 3 14 Febbraio 2017 n. 6885 (presentazione caso)
D.lgs 81/08 e successive modifiche: individuazione e classificazione delle responsabilità degli attori della salute negli ambienti di lavoro: Datore di Lavoro, RSPP, Medico Competente e lavoratore (Avv. Francesco Piccaglia De Eccher)
L’attività del Medico Competente in solitudine e/o in sinergia con i colleghi: il profilo di responsabilità del Medico coordinatore e coordinato (Avv.Francesco Piccaglia De Eccher)
Esercitazione a piccoli gruppi sulla Sentenza Cassazione Penale Sez. 3 9 agosto 2018 n. 38402
Cartella sanitaria e documenti informatizzati, come sono recepiti dalla giurisprudenza? La firma del lavoratore, il consenso informato e l’invio del certificato. Requisiti necessari (Avv.Francesco Piccaglia De Eccher)
Esercitazione in sessione plenaria sulle responsabilità del Medico Competente per condotta omissiva. Cassazione Penale, Sez. 4, 02 luglio 2020, n. 19856.
Seconda sessione
Sabato 6 APRILE 2024 14.00 – 18.00
Le modifiche all’81/08: i nuovi confini della Valutazione dei Rischi e della Sorveglianza Sanitaria; la raccolta delle informazioni dal lavoratore; la sostituzione in caso di impedimento (Avv. Giovanni Scudier)
Come cambia la figura del medico competente all’interno del contesto aziendale dopo le modifiche; da rivedere il contenuto degli incarichi professionali? Il rapporto con le società di servizi (Avv. Giovanni Scudier)
Il dilemma della gestione della Privacy nell’attività del Medico Competente.
Le disposizioni del Garante e indicazioni sulla corretta gestione e conservazione dei dati sanitari. Modelli e procedure per la corretta gestione dei dati Sanitari. (Avv. Lucia Casella)
Esercitazione su casistica correlata
Guida per l'iscrizione
- Selezionare il corso d'interesse tramite l'apposita sezione Corsi attivi;
- Compilare i campi presenti cliccando su iscriviti al corso (quelli con asterisco sono obbligatori);
- Verificare la disponibilità di posto al numero 340 0750760;
- Effettuare l’iscrizione tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:
IBAN: IT62R0200812152000105141109 intestato a MedLavECM;
- Inserire nella causale: cognome, nome e titolo del corso;
- Dare conferma al numero 340 0750760 dell’avvenuto pagamento (anche sms, specificando: cognome, nome e mail) o via mail ad: formazione@medlavecm.it;
- La scheda anagrafica valevole ai fini dell’accreditamento, verrà compilata in sede congressuale.
QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di partecipazione è di €420.+ IVA - (=€512,40). Gli Enti Pubblici ai fini dell’esenzione IVA di cui all’art. 10 DPR 633/72 dovranno rendere espressa dichiarazione, obbligatoria).
Per chi si iscrive entro il 15/0/2024 e per chi ha già partecipato ai nostri corsi €390,00+ IVA(=€475,80) . Specializzandi: €100,00+iva (122,00)
La quota di iscrizione e la spesa alberghiera sono detraibili al 100%.
Procedura per iscriversi ai corsi
Ospitalità alberghiera
l corso si svolge presso il Grandhotel Terme di Montegrotto.
La raccomandazione è quella di prenotare al più presto, le camere si esauriscono in fretta.
Per prenotare è necessario compilare la schede di prenotazione scaricabili dal pulsante blu o cliccando qui
Medlavecm ha siglato una convenzione, qui di seguito i pressi di questo hotel 5 stelle.
Grandhotel Terme
Soggiorno in doppia (2 ospiti):
B&B €75,00 per notte, per persona;
Mezza pensione € 105,00 per notte, per persona (bevande escluse);
Pensione completa € 125,00 per notte, per persona,(bevande escluse)
Soggiorno in doppia uso singola (1 ospite) :
B&: € 95,00 per notte;
Mezza pensione € 120,00 per notte (bevande escluse);
Pensione completa € 145,00 per notte (bevande escluse);
Alle sopraelencate tariffe è da aggiungersi la tassa di soggiorno di €4,00. Per prenotare, scarica la scheda di prenotazione alberghiera.
GRANDHOTEL TERME & SPA
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